Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti).

      1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.
      2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.